Domande frequenti sull'apprendistato
Risposte brevi alle domande più comuni. Ogni risposta indica la norma o il documento ufficiale da cui deriva, con il link al testo. Aggiornate al 25/10/2026.
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Professionalizzante
Chi può essere assunto con l'apprendistato professionalizzante?
I giovani dai 18 ai 29 anni, in tutti i settori pubblici e privati. Chi ha una qualifica professionale (D.Lgs. 226/2005) può essere assunto dai 17 anni. Senza limiti di età si possono assumere, per la qualificazione o riqualificazione, i beneficiari di indennità di mobilità o di disoccupazione, i lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale, i condannati e internati in misure alternative e i detenuti ammessi al lavoro all'esterno.
Fonti: D.Lgs. 81/2015, art. 44, c. 1 · D.Lgs. 81/2015, art. 47, c. 4
Quanto dura?
La durata la fissa il CCNL in base alla qualifica da raggiungere. Per legge non può superare 3 anni, o 5 anni per i profili artigiani individuati dalla contrattazione collettiva. La durata minima è di 6 mesi, salvo l'apprendistato per attività stagionali.
Fonti: D.Lgs. 81/2015, art. 44, c. 2 · D.Lgs. 81/2015, art. 42, c. 2
Il contratto deve essere scritto? Serve il PFI?
Sì. Il contratto va stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale (PFI), che può basarsi sui moduli dei CCNL o degli enti bilaterali. La violazione è punita con una sanzione da 100 a 600 euro (da 300 a 1.500 in caso di recidiva).
Fonti: D.Lgs. 81/2015, art. 42, c. 1 · D.Lgs. 81/2015, art. 47, c. 2
Quanti apprendisti può assumere un'azienda?
Al massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati o specializzati in servizio; per i datori con meno di 10 dipendenti il rapporto è al massimo del 100%. Chi non ha qualificati, o ne ha meno di 3, può assumere fino a 3 apprendisti. Le imprese artigiane seguono la L. 443/1985. Dai 50 dipendenti in su, salvo diversa previsione del CCNL, per assumere nuovi apprendisti bisogna aver stabilizzato almeno il 20% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti.
Come può essere retribuito l'apprendista?
Il CCNL può prevedere l'inquadramento fino a due livelli sotto quello finale, oppure una retribuzione in percentuale crescente con l'anzianità. La retribuzione a cottimo è vietata.
Cosa rischia l'azienda se non fa la formazione?
Se l'inadempimento è imputabile solo al datore e impedisce il fine formativo, il datore versa la differenza tra i contributi pagati e quelli dovuti per il livello finale, maggiorata del 100%. Se l'ispettore rileva una formazione non erogata come da PFI, assegna un termine per adempiere con un provvedimento di disposizione.
Formazione di base e trasversale
Che cos'è la formazione di base e trasversale e quante ore dura?
È l'offerta formativa pubblica che integra la formazione professionalizzante a carico del datore. La disciplinano le Regioni, tenendo conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, per un massimo di 120 ore nel triennio. La Regione comunica al datore modalità, sedi e calendario entro 45 giorni dalla comunicazione di assunzione.
In Puglia quante ore servono in base al titolo di studio?
Nell'avviso regionale per l'offerta formativa di base: 120 ore per chi non ha titolo o ha la licenza elementare o media; 80 ore per chi ha una qualifica professionale o un diploma che dà accesso all'università; 40 ore per chi ha la laurea o un titolo superiore. Verifica sempre l'avviso in vigore alla data di assunzione.
Fonti: Regione Puglia, Avviso offerta formativa di base per l'apprendistato professionalizzante (BURP n. 104/2019) · D.Lgs. 81/2015, art. 44, c. 3
Si può fare in FAD?
Sì, in modalità e-learning sincrona, cioè con interazione a distanza e tracciamento di lezioni e presenze, anche quando la eroga un organismo accreditato finanziato dall'azienda. La formazione si riconosce secondo la normativa regionale.
Fonti: INL, circolare n. 2/2022
Se l'apprendista ha già queste competenze deve rifarla?
Per gli apprendisti assunti senza limiti di età (art. 47, c. 4) il Ministero ha chiarito che la formazione di base e trasversale è superflua se le competenze sono già acquisite con esperienze precedenti o attestate formalmente, anche da un precedente apprendistato.
Fonti: Ministero del Lavoro, interpello n. 5/2017 · D.Lgs. 81/2015, art. 47, c. 4
Proroghe e sospensioni
L'apprendistato si allunga in caso di malattia o infortunio?
Sì, se lo prevede il CCNL: la legge consente di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra sospensione involontaria del lavoro superiore a 30 giorni. Controlla la clausola del CCNL applicato.
Cosa succede con la cassa integrazione?
Tutti gli apprendisti hanno diritto alle integrazioni salariali. Alla ripresa dell'attività il periodo di apprendistato è prorogato per un tempo pari alle ore di integrazione salariale fruite.
Durante la cassa integrazione si può fare formazione?
Con la CIG a zero ore no, perché rapporto e obbligo formativo sono sospesi. Con la riduzione d'orario si può fare formazione, anche in e-learning o FAD, nelle ore in cui si lavora.
Fonti: INL, nota n. 527/2020 · D.Lgs. 148/2015, art. 2, c. 4
Trasformazioni
Cosa succede alla fine del periodo di apprendistato?
Le parti possono recedere con preavviso secondo l'art. 2118 c.c.; durante il preavviso resta la disciplina dell'apprendistato. Se nessuno recede, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato. Prima della scadenza valgono le regole sul licenziamento illegittimo.
Restano gli sgravi dopo la prosecuzione?
Sì, i benefici contributivi restano per un anno dalla prosecuzione del rapporto, esclusi i lavoratori assunti senza limiti di età (art. 47, c. 4).
Un apprendistato di primo livello può diventare professionalizzante?
Sì. Dopo la qualifica, il diploma o il certificato IFTS il contratto si può trasformare, aggiornando il PFI, in professionalizzante (la durata complessiva dei due periodi non supera quella del CCNL), in alta formazione e ricerca o in apprendistato per la formazione professionale regionale. Per i contributi: messaggi INPS n. 1478/2019 e n. 285/2025.
Fonti: D.Lgs. 81/2015, art. 43, c. 9 · INL, nota n. 9740/2024 · INPS, messaggio n. 1478/2019 · INPS, messaggio n. 285/2025
Rinnovo nella stessa azienda
Posso fare un nuovo apprendistato con lo stesso lavoratore?
La legge non lo vieta espressamente. Secondo il Ministero è possibile per una qualifica diversa; per la stessa qualifica non sembra ammissibile se il lavoratore l'ha già svolta per più di metà della durata prevista dal CCNL, e il PFI deve comunque contenere formazione nuova. L'orientamento è stato espresso sotto la disciplina previgente: verifica anche il CCNL.
Orientamento ministeriale anteriore al D.Lgs. 81/2015.
Fonti: Ministero del Lavoro, interpello n. 8/2007 · D.Lgs. 81/2015, art. 42, c. 5
Un lavoratore a termine può essere riassunto in apprendistato?
Sì. Secondo il Ministero l'assunzione in apprendistato non viola il diritto di precedenza del lavoratore a termine, anche se è già formato per la qualifica, e la prosecuzione al termine dell'apprendistato non è una nuova assunzione.
Fonti: Ministero del Lavoro, interpello n. 2/2017 · D.Lgs. 81/2015, art. 24
Interrotto e ripreso altrove
Un apprendistato interrotto si può riprendere con un'altra azienda?
Il D.Lgs. 81/2015 non regola il cumulo dei periodi svolti presso datori diversi: la materia è rimessa ai CCNL. La vecchia regola della L. 25/1955 (cumulo se l'interruzione non supera un anno e per le stesse attività), richiamata dall'interpello n. 3/2008, è stata abrogata. Verifica la clausola del CCNL applicato.
Interpello 3/2008 fondato su norma abrogata: utile solo come precedente.
Fonti: D.Lgs. 81/2015, art. 42, c. 5 · L. 25/1955 (abrogata dal D.Lgs. 167/2011) · Ministero del Lavoro, interpello n. 3/2008
Il periodo già svolto incide sul nuovo PFI?
Sì. Il CCNL può prevedere il riconoscimento della qualificazione e delle competenze acquisite in base ai risultati della formazione, e la formazione va registrata nel libretto formativo del cittadino.
Stagionale
Esiste l'apprendistato stagionale?
Sì. Per i datori che lavorano in cicli stagionali, e per le attività stagionali del cinema e dell'audiovisivo, i CCNL possono prevedere modalità specifiche di professionalizzante, anche a tempo determinato.
Vale la durata minima di 6 mesi?
No. La durata minima di 6 mesi non si applica all'apprendistato stagionale (art. 43, c. 8 e art. 44, c. 5).
E il primo livello stagionale per gli studenti?
Nelle Regioni con un sistema di alternanza scuola-lavoro i CCNL possono prevederlo, anche a tempo determinato. L'INL ha chiarito che la coerenza con il percorso di studi si verifica al primo contatto con l'istituzione formativa e non esclude settori diversi.
Fonti: D.Lgs. 81/2015, art. 43, c. 8 · INL, nota n. 795/2024
Tutor
Il tutor è obbligatorio?
Sì: la legge impone ai CCNL la presenza di un tutore o referente aziendale. Requisiti e compiti li stabiliscono il CCNL e la disciplina regionale.
Il tutor serve anche per la formazione esterna?
La legge richiede la presenza di un tutore o referente aziendale, senza distinguere tra formazione interna ed esterna. La formazione di base e trasversale è erogata dall'offerta pubblica regionale; il ruolo del tutor rispetto a questa formazione lo definiscono il CCNL e la disciplina regionale.
Fonti: D.Lgs. 81/2015, art. 42, c. 5, lett. c) · D.Lgs. 81/2015, art. 44, c. 3
Smart working
Un apprendista può lavorare in smart working?
La legge non lo esclude: il lavoro agile è una modalità di esecuzione di qualsiasi rapporto subordinato, concordata per iscritto tra le parti. Non esiste una norma specifica per gli apprendisti, quindi l'accordo deve garantire la formazione prevista dal PFI e l'affiancamento del tutor.
Nessuna disposizione ufficiale specifica sull'apprendistato in lavoro agile.
Fonti: L. 81/2017, art. 18 · L. 81/2017, art. 19 · D.Lgs. 81/2015, art. 42, c. 5, lett. c)
La formazione si può fare da remoto?
La formazione di base e trasversale sì, in FAD sincrona tracciata. Per la formazione professionalizzante non ci sono regole nazionali specifiche: vale quanto previsto dal CCNL e dal PFI. Il Protocollo nazionale sul lavoro agile del 2021 raccomanda percorsi formativi per chi lavora in modalità agile.
Fonti: INL, circolare n. 2/2022 · Protocollo nazionale sul lavoro agile, 7/12/2021
Le risposte sono informazioni generali e non sostituiscono il testo ufficiale, il CCNL applicato o la consulenza sul singolo caso.